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Previsto dal codice della navigazione, l’indennizzo è però attualmente erogato raramente.
Come fare per tutelare i propri diritti ???
Un incidente o una malattia, il decesso di una persona cara. Sono eventi che possono impedire al passeggero di usufruire di un volo. E quasi sempre non vengono minimamente rimborsati dalle compagnie aeree. Che sia per vacanza o per lavoro, il biglietto viene sprecato in barba alla legge.
Eppure, parla chiaro l’articolo 945 del decreto legislativo 96 del 9 maggio 2005: “Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato”.
Avete capito bene: non serve aver sottoscritto un’assicurazione. E il rimborso non è limitato solo alle spese aeroportuali, a cui si ha diritto in qualsiasi caso di viaggio non goduto.
Venendo alla pratica: come faccio per inoltrare la domanda di rimborso? Le cose sono sempre più complicate del previsto, specie se si ha a che fare con le compagnie aeree.
“L’impedimento per causa di forza maggiore deve essere dimostrato dal passeggero caso per caso”, è quindi reperire la documentazione che certifica l’impedimento: per esempio, certificato di malattia o di morte.
Al telefono gli operatori sostengono semplicemente che qualsiasi rimborso non è contemplato a meno che non sia previsto dal tipo di biglietto o da un’assicurazione aggiuntiva, mentre sui siti delle compagnie questo piccolo importante punto si trova difficilmente.
Volo
in ritardo
cancellato
Bagaglio Smarrito o danneggiato
Legittimo impedimento
Perdita coincidenza
OverBooking