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Rimborso per Ritardo o cancellazione del volo
LA COMPENSAZIONE PECUNIARIA SPETTANTE AL PASSEGGERO IN CASO DI RITARDO O CANCELLAZIONE DEL VOLO.
Il regolamento CE n.261 del 2004 prevede il diritto del passeggero ad una compensazione pecuniaria in caso di cancellazione del volo.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia CE ha esteso quest'ultimo diritto anche al semplice ritardo, statuendo che: "i passeggeri dei voli ritardati, dal punto di vista del disagio subito, possono essere assimilati ai passeggeri dei voli cancellati, quando la perdita di tempo sia di almeno 3 ore".
Quindi, anche in caso di ritardo si ha diritto alla compensazione forfettaria purché l'aereo atterri all'aeroporto di destinazione con tre o più ore di ritardo rispetto all'orario di arrivo programmato.
L'entità dell'indennizzo spettante a ciascun passeggero varia a seconda della distanza della tratta aerea ed è così determinata:
- euro 250,00 per le tratte inferiori o pari a 1500 km;
- euro 400,00 per le tratte intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte comprese fra 1500 e 3500 km;
- euro 600,00 per le tratte che non rientrano nei primi due casi.
In fine, va ricordato che la compagnia aerea può esimersi dal corrispondere al passeggero il risarcimento di cui trattasi solo nel caso in cui il ritardo sia stato determinato da cause di forza maggiore quali, ad esempio, uno sciopero dei piloti ovvero delle condizioni meteorologiche avverse.
Peraltro, in caso di controversia, grava sul vettore fornire la prova circa la sussistenza delle summenzionate circostanze eccezionali.
Volo
in ritardo
cancellato
Bagaglio Smarrito o danneggiato
OverBooking
Perdita coincidenza
Legittimo impedimento